TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Booking by Evento Italiano è un servizio di proprietà di Evento Italiano srl (di seguito l'"Organizzatore") con sede in via Don Emilio Angeli 1C, 55012 Capannori (Lu), e iscritta al Registro delle Imprese di Lucca 02145710469 al REA n. 200925, con responsabilità civile polizza n. 1006 005 0000 290575 GROUPAMA ASSICURAZIONI e Partita Iva 02145710469.
Le presenti Condizioni Generali disciplinano sia le caratteristiche di utilizzo del Sito Web, sia l’acquisizione di Servizi Turistici offerti al Consumatore. L’uso e l’accesso al Sito Web nonché l’acquisizione di Servizi Turistici sono condizionati all’accettazione, senza modifica alcuna, delle presenti Condizioni Generali e della Politica sulla Privacy (consultabile qui).
Evento Italiano si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, sia la presentazione e la configurazione del Sito Web che le presenti Condizioni Generali e la Politica sulla Privacy. I Servizi Turistici potranno essere sottoposti a particolari condizioni eventualmente stabilite dal fornitore degli stessi (di seguito il “Fornitore”) così come stabilito nel presente documento.
Il servizio Booking by Evento Italiano è atto al solo invio di richieste di disponibilità per pacchetti o servizi turistici. Attraverso il sito booking.eventoitaliano.it non è attualmente possibile prenotare nè acquistare direttamente alcun servizio. La fase di acquisto è successiva alla richiesta di disponibilità dello stesso e subordinata all'art.4 del presente documento.
La richiesta di disponibilità non vincola l'utente (di seguito "Consumatore") all'acquisto del servizio.
Evento Italiano consiglia al Consumatore di prendere visione ed esaminare con attenzione le presenti Condizioni di utilizzo.
Il Consumatore potrà in ogni caso contattare l'Organizzatore per eventuali informazioni o circostanze che intenda chiarire scrivendo a bookig@eventoitaliano.it.

  1. Fonti legislative
    Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato dalle presenti Condizioni Generali e dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni, in quanto applicabili, della Legge 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal Decreto Legislativo 111/95.
    Il decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del Consumatore che l’Organizzatore e il venditore del pacchetto turistico cui il Consumatore si rivolge debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d. lgs. 111/95).
    Il Consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95) che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali.

  2. Pacchetto Turistico
    La nozione di pacchetto turistico previsto dall'art. 2/1 del d. lgs. 111/95 indica che i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
    a) trasporto;
    b) alloggio;
    c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7 del d. lgs. 111/95, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico».
    La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è consultabile sul sito booking.eventoitaliano.it o contenuta nel catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato o nella documentazione inviata al Consumatore.

  3. Prezzo
    Il prezzo del pacchetto turistico è determinato dal contratto, esso potrà essere modificato fino a 20 giorni prima della partenza e soltanto in relazione a variazione di costi di trasporto, incluso il prezzo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di sevizi turistici, quali imposte, tasse di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio, applicati ai pacchetti in questione.
    Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei sevizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.

  4. Prenotazione e conclusione del contratto
    Attraverso i form presenti sul Sito Web bookig.eventoitaliano.it all'interno delle presentazioni dei singoli eventi nelle sezioni "Richiedi" per il sito in lingua italiana, "Request" per il sito in lingua inglese e "Anfrage" per il sito in lingua tedesca, il Consumatore può inoltrare all'Organizzatore la richiesta di disponibilità per uno o più servizi turistici. A seguito della ricezione di tale richiesta, l'Organizzatore si metterà in contatto con il Consumatore dando tutte le specifiche relative alla suddetta richiesta. Il Consumatore può a questo punto effettuare una prenotazione. L’accettazione della prenotazione da parte dell'Organizzatore è subordinata alla disponibilità dei posti e al relativo pagamento da parte del Consumatore. Il contratto di acquisto del pacchetto si definisce concluso nel momento in cui l'Organizzatore invierà la conferma anche a mezzo sistema telematico. Le condizioni relative al pacchetto turistico non contenute nelle note e nei dettagli dell’offerta, o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite o indicate nei relativi documenti di viaggio dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’ art. 37 comma 2 Cod.Tur. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. Il contratto di acquisto in questione è un contratto a distanza, il quale ha per oggetto servizi turistici ed è stipulato tra l'Organizzatore e il Consumatore, nell’ambito di un sistema di prestazione di servizi a distanza organizzato dall'Organizzatore che per tale contratto impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Ai sensi dell' art. 32 comma 2 Cod.Tur. al presente contratto non si applica il diritto di recesso.

  5. Persone con disabilità o mobilità ridotta
    Le persone a mobilità ridotta, prima dell’invio della richiesta di prenotazione dovranno comunicare all'Organizzatore tale disabilità al fine di valutare se il servizio turistico richiesto è compatibile con tale condizione. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento CE 1107/2006, rientrano nella definizione di «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» "qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona".

  6. Termini e modalità di pagamento
    All'atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza prevista, oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del Consumatore costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto.
    Le modalità di pagamento accettate sono tramite Bonifico o Carta di Credito (Visa, Mastercard, Maestro, Moneta).

  7. Informazioni Obbligatorie - Scheda Tecnica
    L'Organizzatore ha l'obbligo di indicare nella descrizione del servizio in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica che contenga i seguenti elementi obbligatori:
    - estremi dell' autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
    - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
    - periodo di validità del servizio;
    - modalità e condizioni di sostituzione;
    - cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno e valore.

  8. Servizio Singolo
    I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
    A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di controllo di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 - 1 comma; art. 4 art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 – I comma; art. 10; art. 14 – 1° comma; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzazione, viaggio ecc.) va per tanto intesa come riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.)

  9. Recesso e annullamento
    Come da art. 11, 12 e I3 D. lgs. 111/95, si dichiara che l'Organizzatore organizza i propri viaggi combinando vari servizi acquistati dai Fornitori degli stessi. Per garantire che, a seguito delle prenotazioni effettuate dai Consumatori ed accettate dall'Organizzatore, i servizi vengano effettivamente resi disponibili dai singoli Fornitori, l'Organizzatore deve assumere precisi obblighi contrattuali nei confronti dei Fornitori stessi. In virtù di quanto sopra e considerato che per il combinato disposto dagli art. 1372 e 1373 c.c. la facoltà di recesso rappresenta un'eccezione rispetto al generale principio della vincolatività del contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal D. Lgs. 111/95 il recesso può essere consentito esclusivamente a condizione che il Consumatore tenga indenne l'Organizzatore da costi, spese o eventuali perdite che lo stesso dovrà sostenere a causa di tale recesso.

    Pertanto viene così delineata la disciplina contrattuale del recesso.

    a) Recesso o Annullamento da parte del Consumatore senza alcuna penale
    Il Consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali a seguito di modifiche essenziali del contratto richieste dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto e non accettate dal Consumatore. Le richieste di modifiche possono essere inviate direttamente dall’Organizzatore in forma scritta o telematica oppure dall’ufficio preposto alla vendita dei programmi dello stesso.
    In questo caso il Consumatore può avvalersi di uno dei seguenti diritti:
    - Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo.
    - Ricevere il doppio della somma già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
    A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. In assenza di comunicazioni da parte del viaggiatore la modifica s’intenderà accettata.

    b) Recesso o Annullamento da parte del Consumatore con penale
    Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto al di fuori della ipotesi elencata al precedente punto 7.a e suoi successivi articoli si applicheranno le seguenti condizioni:
    - 9.b.1 Ogni annullamento deve pervenire alla sede centrale dell'Organizzatore tramite telegramma o raccomandata. Farà fede la data del timbro postale.
    Il Consumatore avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione a prescindere da quanto versato, al netto delle assicurazioni sottoscritte e delle penalità di seguito indicate oltre ad eventuali oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi. Il Consumatore è tenuto a versare quale corrispettivo per il recesso ex Art. 1373, III comma cc quanto in appresso specificato da calcolare sull'importo totale del servizio turistico acquistato (il calcolo dei giorni non include quello del recesso la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio)

    -9.b.2 In caso di rinuncia successiva alla conclusione del contratto, si applicheranno le penalità che verranno indicate sul contratto inviato ed accettato dal Consumatore.
    Dalla conferma della prenotazione il cliente deve farsi carico dei biglietti acquistati e delle spese di acquisizione degli stessi. I biglietti non sono pertanto rimborsabili.

    - 9.b.3 L'Organizzatore non sarà ritenuto responsabile qualora dopo la conclusione del contratto, uno o più servizi all'interno del pacchetto turistico dovessero subire variazioni rispetto a quanto specificato nel contratto con Consumatore (es. sostituzione di un direttore, modifica di un orario, modifica del programma, cambio di data ecc.). Il Consumatore che non accetterà tali variazioni, andrà in contro alle penalità previste dal punto 9.b.2

  10. Annullamento del servizio da parte di un Fornitore
    Ai sensi dell'Art. 10 L.1084, 29 dicembre 1977 un Fornitore può annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità per circostanze di forza maggiore (scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità, saccheggi, atti di terrorismo). Questi fatti o altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori ed all'Organizzatore. Eventuali spese supplementari supportate dal Consumatore non saranno pertanto rimborsate né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Per i casi di annullamento diversi da quelli causati da forza maggiore, caso fortuito o dall'eventuale mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (ove previsto), nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 9), il Fornitore che annulla restituirà al Consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato.
    Il Consumatore non ha diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno (il doppio della parte del prezzo già corrisposto) ma solo della parte del prezzo già corrisposto, allorché l'annullamento del servizio turistico dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come indicato o abbia rifiutato di usufruire di altro pacchetto turistico equivalente o superiore. Per tutti i casi qui esposti il Consumatore deve ricevere comunicazione dall'Organizzatore almeno 20 giorni prima della partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

  11. Modifiche del servizio dopo la partenza
    L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per seri e giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

  12. Sostituzioni
    Il Consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

    a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

    b) l sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

    c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

    Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  13. Obblighi del Consumatore
    Il Consumatore dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi presenti nel servizio turistico acquistato, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Dovrà inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del suddetto servizio, a tutte le informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. Il Consumatore sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della propria inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del servizio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

  14. Classificazione alberghiera
    La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita sul sito o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Consumatore.

  15. Regime di responsabilità
    L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
    Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

  16. Limiti del risarcimento
    Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).

  17. Obbligo di assistenza
    L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

  18. Reclami e Denunce
    Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
    Il Consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

  19. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
    Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

  20. Fondo di garanzia
    Ai sensi dell'articolo 21 D. L. 111 del 17/3/1995 è prevista l'istituzione di un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i Consumatori, in caso d'insolvenza o di fallimento dell'Organizzatore o del venditore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di servizio turistico all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

  21. Foro competente
    Per qualsiasi eventuale controversia sui servizi turistici organizzati da Evento Italiano Srl il foro competente sarà il Foro di Lucca. Per i servizi turistici organizzati in collaborazione con altri operatori, i contratti di viaggio saranno regolati dalle condizioni generali di partecipazione contenute nel materiale informativo inviato al Consumatore.

  22. Privacy
    Ai sensi dell'art. 10 legge 675/95 sulla privacy informatica, vi comunichiamo che i vostri dati personali verranno registrati presso la nostra banca dati ed utilizzati nell'ambito lavorativo intercorrente. Resta inteso che tali dati non verranno utilizzati per altri scopi senza il vostro consenso o cancellati su vostra richiesta.
    Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione della nostra Politica in materia di Privacy pubblicata alla seguente pagina web http://booking.eventoitaliano.it/en/privacy-policy.html.

  23. Collegamenti ad altri siti
    I siti di terzi collegati ai siti dell'Organizzatore non vengono dallo stesso approvati o verificati.
    L'Organizzatore non si ritiene in nessun modo responsabile dei loro contenuti. L'uso da parte dell'utente di tali siti è soggetto ai termini e alle condizioni contenuti nei siti stessi.

  24. Legge 269/98 Comunicazione obbligatoria
    Ai sensi dell'art.16 della legge 3 agosto 1998 n.269, la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero - Art 17 legge 6/2/2006 n°38

Ultima modifica: 24 Luglio 2013

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